Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque pubblicamente vilipende il Senato o la Camera dei deputati e' punito con la detenzione da uno a trenta mesi e con multa da lire cinquanta a millecinquecento.

[2]Se l'offesa e' commessa al cospetto del Senato o della Camera, la detenzione non e' minore di sei mesi e la multa non minore di lire trecento.

Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-11-22;5801~art118 · fonte del testo

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