Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' punito con la detenzione non minore di dodici anni chiunque commette azioni dirette:
[2]1.° ad impedire al Re od al Reggente, in tutto od in parte, anche temporaneamente, l'esercizio della sovranita';
[3]2.° ad impedire al Senato od alla Camera dei deputati il libero esercizio delle loro funzioni;
[4]3.° a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo o l'ordine di successione al trono.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
