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[1]Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, la integrita' o la liberta' personale del Re, e' punito con l'ergastolo.
[2]Si applica la stessa pena se il fatto e' diretto contro la vita, la integrita' o la liberta' personale del Principe ereditario o del Reggente durante la reggenza.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
