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[1]Chiunque, con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo, intrapresi nell'interno o all'estero, espone lo Stato al pericolo di una guerra, e' punito con la detenzione da cinque a dieci anni; e, se la guerra ne e' seguita, con la stessa pena non minore di sedici anni.
[2]Se gli atti non approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo con uno Stato estero, il colpevole e' punito con la detenzione da tre a trenta mesi; e, se ne e' seguita la rappresaglia, con la detenzione da trenta mesi a cinque anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
