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[1]La pena dell'ergastolo e' perpetua, e si sconta in uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane in segregazione cellulare continua, con l'obbligo del lavoro.
[2]Il condannato all'ergastolo, il quale abbia tenuto buona condotta, e' ammesso, dopo dieci anni di segregazione continua, al lavoro in comune con altri condannati, con l'obbligo del silenzio.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
