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Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al suo mandato, in modo da poter nuocere all'interesse pubblico, e' punito con la reclusione o la detenziene da sei a dodici anni.
Testo in vigore dal 26 novembre 1888 al 16 dicembre 2009
