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[1]Dalla pubblicazione della presente legge cominciera ad aver vigore nelle dette Provincie il capitolo 7 del titolo secondo del nuovo ordinamento giudiziario del 17 febbraio 1861, salva quella parte che riguarda il numero dei votanti, il quale continuera ad essere di nove.
[2]«L'art. 130 del Codice di procedura penale vigente nelle Provincie Napoletane e Siciliane e' surrogato dall'articolo seguente.»
[3]Nei misfatti ( crimini) portanti a pena minore del secondo grado dei lavori forzati, l'imputato contro di cui non siasi ne' spedito ne' eseguito alcun mandato di arresto personale, puo' presentarsi alla Gran Corte, e vi sara rilasciato sotto mandato per la residenza di essa Gran Corte o sotto consegna o cauzione, secondo l'indole del misfatto e la qualita dell'imputato.
[4]Questi modi di custodia possono essere dal Giudice in tutto o in parte cumulati.
[5]Quando l'imputato si presenta alla Gran Corte, se il mandato d'arresto si e' gia' spedito, sara' rivocato di diritto.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservale come legge dello Stato.
[7]Dat. a Torino addi' 30 giugno 1861.
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]Miglietti.
Testo in vigore dal 30 giugno 1861 al 16 dicembre 2009
