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[1]Il presidente esercita le seguenti attribuzioni:
[2]1° convoca e presiede il Consiglio generale e il Comitato di presidenza;
[3]2° stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e del Comitato predetti;
[4]3° prepone al Ministero delle corporazioni la istituzione di Commissioni speciali, previo parere delle rispettive sezioni o deliberazioni del Consiglio generale, quando si tratti di costituzione o partecipazione ad aziende, gestioni o servizi speciali;
[5]4° dispone tutti gli atti occorrenti per il regolare funzionamento degli organi del Consiglio e quanto altro gli venga ordinato dal Ministro per le corporazioni.
[6]11 vice presidente coadiuva il presidente e puo' sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
