[1](Art. 7, comma secondo, della legge 18 giugno 1931,n. 875; art. 7, comma primo, del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071).
[2]Il vice-presidente coadiuva il presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questo o per sua delegazione, puo' sostituirlo a tutti gli effetti nelle sue funzioni. In caso di assenza o di impedimento del vice-presidente, le sue funzioni sono esercitate dal presidente di Sezione designato dal presidente del Consiglio.
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