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[1]Sono organi del Consiglio:
[2]1° il presidente, che e' il prefetto della Provincia;
[3]2° il vice-presidente;
[4]3° il Comitato di presidenza, composto del presidente, del vice-presidente, dei presidenti e dei vice-presidenti delle sezioni, nominati con decreto del Ministro per le corporazioni, in modo che sia assicurata, per ogni sezione, la rappresentanza paritetica dei datori di lavoro e dei lavoratori.
[5]La n mina del presidente e del vice-presidente della Sezione agricola e forestale e' effettuata di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
[6]4° il Consiglio generale, composto del Comitato di presidenza, dei consiglieri delle sezioni e dei membri di diritto di cui nel successivo articolo 4;
[7]5° le sezioni;
[8]6° le Commissioni speciali, eventualmente costituite a norma dell'art. 5.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
