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[1]I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia assumono il nome, rispettivamente, di Consigli provinciali dell'economia corporativa e di Uffici provinciali dell'economia corporativa, continuando ad esercitare le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle vigenti disposizioni di leggi o di regolamenti.
[2]I Consigli provinciali dell'economia corporativa esercitano altresi' le attribuzioni previste nell'art. 6 della presente legge e ad essi fanno capo, per il coordinamento e la vigilanza, tutti gli enti ed organi che svolgono in Provincia attivita' tecnica, economica ed assistenziale alle dipendenze dei Ministeri delle corporazioni e dell'agricoltura e delle foreste.
Testo in vigore dal 14 luglio 1931 al 16 dicembre 2009
