Al personale addetto al servizio di operatore radiotelegrafico e' concesso un premio di cointeressenza di lire, quindici per ogni radiotelegramma trasmesso e ricevute in morse o in fonia. Ai dirigenti e ai capiturno e' concesso mensilmente un premio di cointeressenza pari alla media dei premi spettanti per effetto del precedente comma ai radiotelegrafisti addetti alle rispettive stazioni. Il premio spettante al personale di cui al primo comma non puo' superare mensilmente la somma di lire tremilanovecento.

Testo vigente dal 13 giugno 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-05-27;465~art25 · fonte del testo

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