Non puo' essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario di piu' commissioni, un numero di presenze superiori a 15 in ogni mese, esclusa la compensazione tra mesi diversi. Non sussiste alcun riferimento al limite di cui al precedente comma qualora la retribuzione, dei componenti di commissioni, consigli, comitati e collegi, sia regolata da disposizioni speciali con sistema diverso da quello dei gettoni di presenza; e qualora sia regolata con sistema misto, il limite medesimo si applica soltanto per la parte costituita dai gettoni di presenza.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art2 · fonte del testo

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