Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, che abbiano un numero di candidati ammessi superiore a 2500 si suddividono, in applicazione del secondo comma dell'art. 15 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, in sottocommissioni con non meno di quattro membri, in essi compreso un funzionario di gruppo A. del Ministero della pubblica istruzione. In tal caso si istituiscono tante sottocommissioni quanti sono, a partire dal primo, i gruppi di 2500 o frazione eccedenti i 2500 candidati ammessi, salvo a ripartire il totale dei candidati in numero uguale tra le sottocommissioni istituite. La suddivisione in sottocommissioni, come al precedente comma, e' effettuata anche per i concorsi per l'ammissione di qualsiasi personale in tutte le Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, qualora il numero dei candidati superi i 2500 se trattisi di concorsi per titoli e i 1250 se trattisi di concorsi per esami o per titoli ed esami. In caso di suddivisione in sottocommissioni spettano ai membri di una commissione soltanto i compensi relativi al numero dei candidati assegnati ad una sottocommissione. Il compenso complessivo al presidente sara' calcolato sulla base dei candidati assegnati alla sottocommissione piu' numerosa.

Testo vigente dal 18 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-04;888~art10 · fonte del testo

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