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Amministrativo
Compensi a favore dei componenti e segretari delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati operanti nelle Amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'ammissione di personale nelle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo
Legge 4 novembre 1950, n. 888
- Aggiornato al
- 18 novembre 1950
- Articoli
- 14
- Versioni storiche
- 14
- Art. 1A ciascuno dei componenti o segretari di commissioni, consigli, comitati e collegi…
- Art. 2Non puo' essere attribuito ad un medesimo funzionario, anche se componente o segretario…
- Art. 3Agli effetti del trattamento di cui all'art. 1, l'istituzione di commissioni, consigli…
- Art. 4Qualora il trattamento economico di commissioni, consigli, comitati e collegi sia…
- Art. 5A ciascuno dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi per esami oppure per…
- Art. 6I compensi indicati nel precedente articolo sono maggiorati del 300% per i componenti i…
- Art. 7Il trattamento risultante dall'applicazione dell'articolo 5 e del primo comma dell'art. 6…
- Art. 8Il trattamento complessivo da corrispondersi a ciascun membro di commissione non potra'…
- Art. 9Per i concorsi a cattedre universitarie il compenso complessivo non potra' essere…
- Art. 10Le commissioni giudicatrici dei concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale…
- Art. 11Ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi compete lo stesso trattamento…
- Art. 12Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge per il corrente esercizio…
- Art. 13Le indennita' spettanti in base al decreto legislativo 2 settembre 1946, n. 483, ai…
- Art. 14La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
