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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[7]L'assegno complessivo di lire 1,100,000 stabilito dall'articolo stesso, e' quindi elevato a lire 1,200,000.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1898.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 luglio 1903, n. 321
1con decorrenza dal 1 gennaio 1903
La L. 8 luglio 1903, n. 321 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Con effetto dal 1° gennaio 1903 l'assegno annuo a favore dell'Ospedale di Santo Spitito, stabilito dalle leggi 30 luglio 1896, n. 343 e 3 febbraio 1898, n. 48, e' elevato a L. 970.000".
Testo in vigore dal 11 agosto 1903 al 16 dicembre 2009
