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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Con effetto dal 1° gennaio 1897, l'assegno annuo di L. 770,000 stabilito dall'art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza per Roma, a favore dell'Ospedale di Santo Spirito ed Istituti annessi, e' elevato a L. 870,000.
[7]L'assegno complessivo di lire 1,100,000 stabilito dall'articolo stesso, e' quindi elevato a lire 1,200,000.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 3 febbraio 1898.
[10]UMBERTO.
[11]L. Luzzatti.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 marzo 1898 al 11 agosto 1903
