Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 marzo 1886 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]A cominciare dal 1° gennaio 1886 sara' applicata provvisoriamente la tariffa del prezzo di vendita del sale proposta coll'art. 18 del disegno di legge sovra citato del 25 novembre 1885, n. 373, e sara' pure sospesa la riscossione di uno dei decimi aggiunti all'imposta erariale sui terreni, del quale e' proposta l'abolizione coll'articolo 21 del disegno medesimo. 1

[2]Dall'istessa data, e' pure autorizzata l'applicazione provvisoria dell'art. 19 del ripetuto disegno. 1

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 novembre 1885.

[5]UMBERTO.

[6]Depretis. A. Magliani.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 febbraio 1886, n. 3677

1

La L. 25 febbraio 1886, n. 3677 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3497 (Serie 3), per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti all'imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, e' prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre il 26 aprile 1886".

Testo in vigore dal 12 marzo 1886 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 marzo 1886

Confronto con la versione in vigore dal 29 novembre 1885 al 12 marzo 1886.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 febbraio 1886, n. 3677

    La L. 25 febbraio 1886, n. 3677 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3497 (Serie 3), per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti all'imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, e' prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre il 26 aprile 1886".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1885-11-29;3497~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari