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[1]A cominciare dal 1° gennaio 1886 sara' applicata provvisoriamente la tariffa del prezzo di vendita del sale proposta coll'art. 18 del disegno di legge sovra citato del 25 novembre 1885, n. 373, e sara' pure sospesa la riscossione di uno dei decimi aggiunti all'imposta erariale sui terreni, del quale e' proposta l'abolizione coll'articolo 21 del disegno medesimo. 1
[2]Dall'istessa data, e' pure autorizzata l'applicazione provvisoria dell'art. 19 del ripetuto disegno. 1
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 novembre 1885.
[5]UMBERTO.
[6]Depretis. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 febbraio 1886, n. 3677
1La L. 25 febbraio 1886, n. 3677 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine stabilito nella legge 29 novembre 1885, n. 3497 (Serie 3), per la provvisoria applicazione del progetto di legge concernente lo sgravio del sale, la sospensione di uno dei decimi di guerra aggiunti all'imposta sui terreni, e gli aumenti di alcuni tributi indiretti, e' prorogato in fino all'approvazione della legge definitiva, e, in ogni caso, non oltre il 26 aprile 1886".
Testo in vigore dal 12 marzo 1886 al 16 dicembre 2009
