Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1885 al 12 marzo 1886. Leggi il testo vigente →
[1]A cominciare dal 1° gennaio 1886 sara' applicata provvisoriamente la tariffa del prezzo di vendita del sale proposta coll'art. 18 del disegno di legge sovra citato del 25 novembre 1885, n. 373, e sara' pure sospesa la riscossione di uno dei decimi aggiunti all'imposta erariale sui terreni, del quale e' proposta l'abolizione coll'articolo 21 del disegno medesimo.
[2]Dall'istessa data, e' pure autorizzata l'applicazione provvisoria dell'art. 19 del ripetuto disegno.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 29 novembre 1885.
[5]UMBERTO.
[6]Depretis. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Tajani.
Testo in vigore dal 29 novembre 1885 al 12 marzo 1886
