Art. 9
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[1]Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili:
[2]1. All'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che sono o saranno oggetto di monopolii dello Stato;
[3]2. Alle merci, specificate o no nel presente trattato, per le quali una delle Alte Parti contraenti stimasse necessario di stabilire delle proibizioni o delle restrizioni temporarie d'entrata, d'uscita e di transito per motivi sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione delle raccolte, oppure in vista di avvenimenti di guerra.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1885 al 9 maggio 2025
