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[1]Le Alte Parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita per tutto cio' che concerne l'importazione, l'esportazione ed il transito. Ciascuna di esse si obbliga a far profittare l'altra d'ogni favore, privilegio o riduzione nella tariffa dei diritti all'importazione od all'esportazione dagli articoli menzionati o no nel presente Trattato, che essa potesse accordare ad una terza Potenza.
[2]E' tuttavia riservato, a profitto del Portogallo, il diritto di concedere al Brasile soltanto dei favori particolari che non potranno essere reclamati dall'Italia come una conseguenza del suo diritto al trattamento della Nazione piu' favorita.
[3]E' inoltre stipulato che, a datare dal giorno in cui entrera' in vigore il presente Trattato, i prodotti di origine e di manifattura italiana, enumerati nella Tariffa annessa al presente Trattato, saranno ammessi nel Portogallo col pagamento dei diritti fissati nella detta Tariffa.
[4]Le Alte Parti contraenti si obbligano inoltre a non stabilire, l'una rispetto all'altra, verun diritto o proibizione all'importazione od all'esportazione, che non siano al tempo stesso applicabili alle altre Nazioni.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
