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Le navi portoghesi con o senza carico, provenienti da un porto qualunque, che approdino nei porti d'Italia, e reciprocamente, le navi italiane con o senza carico, provenienti da un porto qualunque, che approdino nei porti del Portogallo, saranno assimilate, sia all'entrata, sia all'uscita, sia durante il loro soggiorno, ai bastimenti nazionali per tutti i diritti o carichi qualunque che gravano sul corpo del bastimento.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
