Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1873
Confronto con la versione in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025. 88 parole tolte, 12 parole aggiunte.
tolto: Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro carico o il loro scarico nei porti, baie, rade o bacini, e generalmente per tutte le formalita' o disposizioni qualunque, alle quali possono essere sottoposti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi e carichi, non sara' accordato ai bastimenti nazionali negli Stati rispettivi nessun privilegio o favore, che non sia egualmente concesso ai bastimenti dell'altra Potenza, la volonta' delle Alte Parti contraenti essendo che, sotto questo rapporto, i bastimenti italiani e portoghesi siano trattati sul piede d'una perfetta eguaglianza.aggiunto: Trattato-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1873-05-22;1375~art17 · fonte del testo
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