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[1]Le dichiarazioni devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione dei diritti. Cosi', oltre la natura, la specie, la qualita', la provenienza e la destinazione della merce, esse devono enunciare il peso, il numero, la misura od il valore, secondo i casi.
[2]Se per circostanze eccezionali il dichiarante si trova nella impossibilita' d'enunciare la quantita' da sottoporsi al pagamento dei diritti, la Dogana potra' permettergli che egli stesso verifichi a sue spese, in un locale designato o gradito da lei, il peso, la misura o il numero; dopo di che l'importatore sara' tenuto a fare, se e' obbligatoria, la dichiarazione particolareggiata della merce nei termini di tempo prescritti dalla legislazione di ciascuno dei due paesi.
Testo in vigore dal 30 maggio 1873 al 9 maggio 2025
