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I contributi di cui e' parola nell'articolo 2, avranno natura di tassa, e godranno quindi di tutti i privilegi fiscali attribuiti per l'accertamento e la riscossione degli oneri pubblici, anche a termini dell'articolo 1962 del Codice civile.
Testo in vigore dal 23 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
