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[1]All'ultimo periodo dell'art. 13 della legge 13 settembre 1874 n. 2078 (serie 2ª), per la tassa di manomorta, e' sostituito il seguente:
[2]Ogni anno nei primi quindici giorni di gennaio dovra' essere spedito agli Enti morali e stabilimenti soggetti alla tassa di manomorta, un semplice avviso contenente l'indicazione della tassa dovuta per l'anno in corso, le scadenze delle rate e relativo ammontare.
[3]Detto avviso sara' intimato da cursore o messo comunale nelle forme dell'art. 87 del regolamento approvato con Reale decreto 3 agosto 1894 n. 493, per l'imposta di ricchezza mobile.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 2 luglio 1896.
[6]UMBERTO
[7]Branca. G. Colombo.
[8]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 6 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
