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Sono condonate le sopratasse, le pene pecuniarie e le multe per le contravvenzioni alle leggi:
- a)sulle tasse di registro e successione;
- b)sulle tasse di bollo e di quelle in surrogazione al bollo e registro;
- c)sulle tasse di manomorta;
- d)sulle tasse di assicurazione;
- e)sulle tasse per le concessioni governative, incorse a tutto il 7 giugno 1896 e non pagate, purche' i contravventori, entro il giorno 30 settembre 1896, paghino integralmente le tasse dovute, ed, in quanto sia possibile, adempiano le formalita' prescritte.
Testo in vigore dal 6 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
