Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1896 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Sono condonate le sopratasse, le pene pecuniarie e le multe per le contravvenzioni alle leggi:

  • a)sulle tasse di registro e successione;
  • b)sulle tasse di bollo e di quelle in surrogazione al bollo e registro;
  • c)sulle tasse di manomorta;
  • d)sulle tasse di assicurazione;
  • e)sulle tasse per le concessioni governative, incorse a tutto il 7 giugno 1896 e non pagate, purche' i contravventori, entro il giorno 30 settembre 1896, paghino integralmente le tasse dovute, ed, in quanto sia possibile, adempiano le formalita' prescritte.

Testo in vigore dal 6 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;265~art1 · fonte del testo

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