[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere con Decreti Reali, previo avviso del Consiglio di Stato, a quanto riflette l'esecuzione della presente legge, ed a stabilire le condizioni sotto l'osservanza delle quali dovra' aver luogo l'aggregazione dei Comuni sovra indicati.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 20 febbraio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli U. Rattazzi.
[6]Ricasoli.
Testo vigente dal 11 dicembre 1862
