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[1]Da ora e fino a tutto ottobre 1875 e' data facolta' al Ministro delle Finanze di applicare alle obbligazioni comuni della Societa' delle ferrovie romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, serie seconda, con che pero' le obbligazioni siano consegnate con tutti i cuponi scaduti e non soddisfatti e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1875.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1875, n. 2836
1La L. 23 dicembre 1875, n. 2836 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "E' prorogata a tutto marzo 1876 la facolta' data al Ministro delle Finanze coll'art. 1° della legge 2 luglio 1875, n. 2570".
L. 30 giugno 1876, n. 3202
2La L. 30 giugno 1876, n. 3202 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il Ministro delle Finanze esercitera' a tutto settembre 1876 la facolta' datagli coll'art. 1 della legge 2 luglio 1875, numero 2570".
L. 18 luglio 1878, n. 4465
3La L. 18 luglio 1878, n. 4465 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "E' prorogata fino a tutto dicembre 1878 la facolta' concessa al Ministro delle Finanze coll'articolo 1° della legge 2 luglio 1875, n. 2570".
L. 20 marzo 1879, n. 4774
4La L. 20 marzo 1879, n. 4774 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogata fino a tutto giugno 1879 la facolta' concessa al Ministro delle Finanze con l'articolo 1° della legge 2 luglio 1875, n. 2570 (Serie 2ª)".
L. 31 luglio 1879, n. 5010
5La L. 31 luglio 1879, n. 5010 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "E' prorogata sino a tutto dicembre 1879 la facolta' concessa al Ministro delle Finanze coll'art. 1 della legge 2 luglio 1875, n. 2570 (Serie 2ª)".
Testo in vigore dal 24 agosto 1879 al 13 luglio 1880
