Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1875 al 11 gennaio 1876. Leggi il testo vigente →
Da ora e fino a tutto ottobre 1875 e' data facolta' al Ministro delle Finanze di applicare alle obbligazioni comuni della Societa' delle ferrovie romane le disposizioni della legge 8 marzo 1874, n. 1834, serie seconda, con che pero' le obbligazioni siano consegnate con tutti i cuponi scaduti e non soddisfatti e il godimento della rendita da darsi in cambio decorra soltanto dal 1° gennaio 1875.
Testo in vigore dal 13 luglio 1875 al 11 gennaio 1876
