Art. 5 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)
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[1]Progetti di esecuzione.
[2]La Societa' presentera' all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, entro un anno dalla data della legge, con cui verra' sanzionata la presente Convenzione, per la linea Scordia Caltagirone, per la diramazione al porto di Siracusa e per i tronchi Noto-Modica e Licata Terranova, e dentro due anni dalla stessa data, per i tronchi Modica-Comiso e Comiso-Terranova.
[3]I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila, ed i profili longitudinali nella scala da uno a duemila per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edifizi, delle opere accessorie, deviazioni di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.
[4]Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizi principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati, prima di incominciarne l'esecuzione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
