Art. 10 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1888
Confronto con la versione in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. 280 parole tolte, 32 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Applicazione dell'annualita' chilometrica.
tolto: L'applicazione dell'annualita', di che al precedente articolo, alle linee tronchi o tratti di linee, sara' fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:
tolto: a) Se la linea, tronco o tratto di linea e' compresa fra due stazioni estreme, gia' esistenti, la lunghezza sara' misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime.
tolto: b) Quando una delle stazioni di una linea, tronco o tratto di linea, e' stazione terminale, detta stazione sara' compresa nella misura per tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa; tale disposizione si applichera' pure nella misurazione di un tratto di linea, quando questa abbia una stazione provvisoriamente terminale.
tolto: c) Nella misurazione definitiva di ciascuna linea, da farsi dopo aperta intieramente all'esercizio, la lunghezza sara' computata nel modo stabilito alle lettere a) e b) del presente articolo.
tolto: A favore della Societa' sara' ammessa una tolleranza del tre per cento in piu' sulla lungezza complessiva di metri 232,818, di cui all'articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Societa', come all'articolo 6, a condizione pero', che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del 6 per cento a quella per essa indicata nell'articolo 2.
tolto: Il di piu', oltre il tre per cento, non sara' computato, ne' per l'applicazione della suddetta annualita', ne' per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo, tanto di costruzione quanto di esercizio.
tolto: I tronchi che fossero comuni fra una delle linee affidate in costruzione con la presente Convenzione ed un'altra linea costruita o da costruire, dovranno essere a due binari.
tolto: Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di due chilometri, si paghera' l'intiera annualita' stabilita secondo i casi dall'articolo 9 della presente Convenzione.aggiunto: Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1888-07-20;5550~convenzione-con-la-societa-per-le-strade-ferrate-della-sicil-art10 · fonte del testo
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