Art. 1 (Convenzione con la Società per le Strade ferrate della Sicilia)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]CONVENZIONE con la Societa' per le Strade ferrate della Sicilia, 21 giugno 1888 Convenzione per la costruzione delle linee ferroviarie Scordia-Caltagirone e Noto-Licata e del binario di diramazione dalla stazione al Porto di Siracusa.
[2]Fra
[3]S. E. il Ministro dei lavori pubblici, commendatore Giuseppe Saracco, e S. E. il Ministro delle finanze e Ministro per interim del tesoro, commendatore Agostino Magliani, contraenti in nome dello Stato, ed il commendatore Adolfo Billia, direttore generale della Societa' italiana per le Strade ferrate della Sicilia, contraente in nome della Societa' medesima, si e' addivenuto alla seguente Convenzione, da sostituirsi a quella in data 18 aprile 1888.
[4]Art. 1.
[5]Denominazione e tracciato delle linee.
[6]E' affidata alla Societa' italiana per le strade ferrate della Sicilia la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate:
[7]1° una linea da Scordia a Caltagirone per contrada Fildidonna, Militello, contrada Nocifero e Grammichele;
[8]2° una linea da Noto a Licata, per contrada Bonfala', pianura di Rosolini e Spaccaforno (avvicinandosi alla marina di Pozzallo), Valle Scicli-Modica, Valle dell'Erminio, altipiano di Ragusa, Comiso, Vittoria e piano di Terranova;
[9]3° una diramazione dalla stazione al porto di Siracusa.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
