Art. 5 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Progetti di esecuzione.
[2]La Societa' presentera' all'approvazione del Governo i progetti definitivi di esecuzione, in doppio esemplare, dentro sei mesi dalla data della legge con cui verra' sanzionata la presente Convenzione, per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di tre anni, secondo il disposto del precedente articolo 3, dentro un anno per le linee e per i tronchi da costruirsi nel termine non maggiore di anni otto.
[3]I progetti definitivi comprenderanno i piani nella scala da uno a duemila, ed i profili longitudinali nella scala da uno a duemila per le lunghezze, e da uno a duecento per le altezze, con indicazione della natura, della posizione e della distribuzione degli edilizi, delle opere accessorie, deviazioni di strade, case cantoniere, passi a livello, e delle stazioni lungo le linee.
[4]Per tutti indistintamente i fabbricati delle stazioni, come per gli edifizi principali lungo le linee e per i ponti che avranno una luce maggiore di dieci metri, dovranno presentarsi all'approvazione del Governo i relativi progetti particolareggiati prima di incominciarne l'esecuzione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
