Art. 4 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Condizioni tecniche e modalita' di costruzione.
[2]La Societa' dovra' osservare, anche per quanto concerne le condizioni tecniche, le modalita' e i materiali di costruzione, tutte le disposizioni contenute nella legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865 n. 2248 in quanto non siano derogate dalla presente Convenzione.
[3]La Societa' dovra' inoltre osservare le seguenti norme e prescrizioni:
- a)larghezza della piattaforma stradale:
[4]1° metri 5.00 per le linee: Genova - Ovada - Asti, Avellino - Ponte - Santa Venere, Cornia - Piombino e Cuneo - Saluzzo;
[5]2° metri 4.40 per le linee: Velletri - Terracina e Sparanise - Gaeta;
- b)altezza della massicciata:
[6]1° metri 0.50 per la linea Genova - Ovada - Asti;
[7]2° metri 0.40 per le linee rimanenti;
- c)larghezza della massicciata al piano superiore delle rotaie: 1° metri 3.00 per le quattro linee comprese al n. 1, sub a);
[8]2° metri 2.60 per le rimanenti due linee comprese al n. 2, sub a);
- d)dimensioni delle traverse: metri due e centimetri sessanta di lunghezza, centimetri ventiquattro di larghezza, centimetri quattordici di altezza per le quattro linee di cui al n. 1, sub a); metri due e centimetri trenta di lunghezza, centimetri ventidue di larghezza, centimetri tredici di altezza per le due linee di cui al n. 2, sub a);
- e)armamento a giunto sospeso con rotaie di acciaio di nove metri di lunghezza e del peso a metro lineare di:
[9]1° trentasei chilogrammi per le linee: Genova - Ovada - Asti e e Ponte Santa Venere - Avellino;
[10]2° trenta chilogrammi per le altre quattro linee;
- f)larghezza libera delle opere d'arte fra i parapetti:
[11]1° metri quattro e centimetri cinquanta per quelle ad un binario;
[12]2° metri otto e centimetri dieci per quelle a due binari;
- g)larghezza minima delle gallerie al livello delle rotaie:
[13]1° metri quattro e centimetri sessanta per la galleria del Turchino della linea Genova - Ovada - Asti;
[14]2° metri quattro e centimetri venti per le altre della stessa linea, e per quelle delle rimanenti linee contemplate nella Convenzione;
[15]3° metri otto all'imposta per la stessa galleria del Turchino, se sara' costruita a doppio binario a norma di quanto e' detto al successivo articolo 7;
- h)altezza dal piano delle rotaie all'intradosso del volto nelle gallerie:
[16]1° metri cinque e centimetri cinquanta per la linea Genova - Ovada - Asti;
[17]2° metri cinque per le altre linee;
- i)nicchie in galleria da una sola parte a distanza di trenta metri con marciapiedi dalla parte delle nicchie;
- k)le modalita' in genere del corpo stradale, delle gallerie e delle opere d'arte minori, saranno conformi a moduli da presentarsi all'approvazione del Governo;
- l)le curve e le pendenze staranno nei limiti seguenti:
[18]1° per la linea Genova - Ovada - Asti:
[19]raggio minimo delle curve quattrocento cinquanta metri, pendenza massima sedici per mille, e dodici per mille nella grande galleria del Turchino;
[20]2° per le linee: Velletri - Terracina, Sparanise - Gaeta, Avellino - Ponte Santa Venere:
[21]raggio minimo delle curve duecento cinquanta metri, pendenza massima venticinque per mille;
[22]3° per le linee: Cornia - Piombino e Cuneo - Saluzzo:
[23]raggio minimo duecento cinquanta metri, pendenza massima diciotto per mille.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
