Art. 21 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Validita' della Convenzione e sua decorrenza.
[2]La presente Convenzione avra' effetto dal 1º settembre 1888, ma non s'intendera' definitiva ne' valida se non sara' stata accettata dall'assemblea generale degli azionisti della Societa' ed approvata per legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
