Art. 10 (Convenzione con la Società delle Strade ferrate del Mediterraneo)
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[1]Applicazione della annualita' chilometrica.
[2]L'applicazione della annualita' chilometrica di che al precedente articolo, alle linee, tronchi o tratti di linee, sara' fatta sulla lunghezza effettiva misurata nel modo seguente:
- a)Se la linea, tronco o tratto di linea e' compresa fra due stazioni estreme, gia' esistenti, la lunghezza sara' misurata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle medesime;
- b)Quando una delle stazioni di una linea tronco o tratto di linea e' stazione terminale, detta stazione sara' compresa nella misura per tutta la lunghezza del suo binario principale di corsa; tale disposizione si applichera' pure nella misurazione di un tratto di linea, quando questo abbia una stazione provvisoriamente terminale;
- c)Nella misurazione definitiva di ciascuna linea da farsi dopo aperta intieramente all'esercizio, la lunghezza sara' computata nel modo stabilito alle lettere a) e b) del presente articolo.
[3]A favore della Societa' sara' ammessa una tolleranza del tre per cento in piu' sulla lunghezza complessiva di metri 389,502, di cui all'articolo 2, per gli allungamenti che eventualmente potessero derivare dalle varianti introdotte su proposta della Societa', come all'articolo 6, a condizione pero' che nessuna linea risulti di una lunghezza superiore del sei per cento e quella per essa indicata nell'articolo 2.
[4]Il di piu', oltre il tre per cento complessivo od il sei per cento per ciascuna linea, non sara' computato ne' per l'applicazione della suddetta annualita', ne' per il pagamento di altro qualsiasi corrispettivo, tanto di costruzione quanto di esercizio.
[5]I tronchi che fossero comuni fra una delle linee affidate in costruzione con la presente convenzione ed un'altra linea costruita o da costruire dovranno essere a due binari.
[6]Per questi tronchi, fino alla lunghezza complessiva di chilometri quattro, si paghera' l'intera annualita' stabilita secondo i casi dell'articolo 9 della presente Convenzione.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
