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[1]Al pagamento degli interessi e delle annualita' di cui nell'articolo 4 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), ed all'articolo 4 della presente, sara' provveduto con le somme che verranno appositamente inscritte in distinti capitoli del bilancio del Ministero del Tesoro.
[2]Sul bilancio medesimo graveranno pure le annualita' che risulteranno dovute ai termini degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.
[3]Il Governo, valendosi della facolta' concessa dall'articolo 21 della convenzione approvata con l'articolo 1 della presente legge, e dall'articolo 19 delle convenzioni approvate cogli articoli 2 e 3 di questa medesima legge, non potra' ordinare ne' autorizzare una anticipazione di apertura all'esercizio di linee, o tronchi di linea, per un tempo maggiore di un anno.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
