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[1]Sul fondo approvato con l'articolo 24 della legge 29 luglio 1879. n. 5002 (serie 2ª) con l'articolo 2 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), e con l'articolo 3 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), e per quanto occorre, in aggiunta al fondo medesimo sono autorizzate:
[2]1° la spesa di lire 574,689,503,44 per la costruzione delle strade ferrate complementari indicate nella tabella A annessa alla presente legge;
[3]2° la spesa di lire 89,500,000 per la costruzione delle ferrovie complementari della 4ª categoria indicate nella tabella B annessa alla presente legge.
[4]Questa spesa verra' iscritta in distinti capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici e ripartita negli esercizi finanziari contemplati nelle tabelle anzidette.
[5]Con annuali stanziamenti distinti in altrettanti capitoli del bilancio stesso sara' provveduto; 1) all'acquisto del materiale mobile necessario per le nuove linee ferroviarie, in modo che la prima dotazione sia aumentata di 25 milioni; 2) all'acquisto del materiale metallico di armamento, che il Governo dovra' provvedere a termini delle convenzioni di cui negli articoli 1, 2 e 3; 3) alle quote di concorso dovute dallo Stato nella costruzione di strade ferrate di 4ª categoria concesse all'industria privata; 4) alle spese di personale e di amministrazione.
[6]Il reintegro ai fondi assegnati a varie linee ferroviarie, fissato pel 1887-88 con l'articolo 2 della legge 24 luglio 1887, n. 4785 (serie 3ª), e' rimandato ai venturi esercizii, e la relativa quota di lire 30,000,000, attribuita al bilancio 1887-88, passera' a carico dell'esercizio 1889-90, in aggiunta a quella gia' assegnata con detto articolo allo stesso esercizio. Le reintegrazioni pero' saranno fatte soltanto per le linee non comprese negli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge.
[7]Sono abrogate le disposizioni contenute nell' articolo 9 della legge 5 giugno 1881 n. 240, e degli articoli 8 e 9 della legge 5 luglio 1882 n. 875.
Testo in vigore dal 24 luglio 1888 al 16 dicembre 2009
