Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1875
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1875 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Sono abolite le ritenute che, in relazione al tributo fondiario, furono per legge stabilite a favore dei debitori di censi in qualunque modo costituiti, di decime di qualsiasi specie, di quartesi, di frutti di capitali quandocumque, di soggiogazioni e di ogni prestazione, che non dipenda da condominio o da dominio diretto.
tolto: Cessa la ritenuta anche sulle prestazioni derivanti da condominio o da dominio diretto, quando il fondo non sia iscritto in catasto o sia esente da imposta fondiaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1875-05-27;2512~art1 · fonte del testo
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