Art. 4 (Convenzione)
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[1]Il Comune e la provincia di Padova verseranno le somme da essi rispettivamente assunte di L. 500,000 e di L. 250,000 in quote proporzionali, corrispondenti al riparto di cui all'art 3 ed in relazione ai lavori gia' eseguiti.
[2]I versamenti saranno effettuati nelle casse dello Stato nel termine di giorni 30 da quello nel quale ne sara' stato fatto l'invito, senza che le eventuali eccezioni degli enti locali abbiano virtu' di ritardare l'esecuzione dei versamenti richiesti.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1904 al 16 dicembre 2009
