Art. 2 (Convenzione)
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[1]Una Commissione, composta di un rappresentante del Genio civile governativo, di un rappresentante dell'Ufficio tecnico del Comune, di un rappresentante dell'Ufficio tecnico della provincia e di un rappresentante dell'Universita', il quale sara' scelto dal rettore fra i professori della locale scuola di applicazione degli ingegneri, provvedera' alla compilazione dei progetti definitivi ed esaminera' eventualmente i progetti che le fossero presentati e che dovranno essere dalla Commissione approvati prima che siano sottoposti agli esami degli enti interessati e all'approvazione dello Stato.
[2]L'opera della Commissione sara' gratuita.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1904 al 16 dicembre 2009
