Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 29 agosto 1899 n. 6358 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
[2]Art. 26. La liquidazione della tassa e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.
[3]La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882 n. 740 (serie 3ª), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione.
[4]I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.
[5]La cauzione si presta mediante deposito alla Casa dei depositi e prestiti, di danaro o di titolo al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa.
[6]Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, puo' anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.
[7]Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di un misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.
[8]Il pagamento della tassa per gli spiriti cosi' custoditi potra' essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarra' dispensato dall'obbligo della cauzione e sara' determinata alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantita' di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'articolo 5.
[9]L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione e' facoltativa per gli esercenti e fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.
[10]E' data facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.
[11]Il versamento in tesoreria e' obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009
