Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1891
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1891 al 16 dicembre 2009. 353 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Agli articoli 26 e 28 del testo unico della legge sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 29 agosto 1899 n. 6358 (serie 3ª), sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 26. La liquidazione della tassa e' fatta dall'Ufficio tecnico di finanza alla fine di ogni mese.
tolto: La riscossione viene eseguita nei modi e con le forme stabilite dal Regio decreto del 14 maggio 1882 n. 740 (serie 3ª), in due eguali rate quindicinali, a scadenza rispettiva di 15 giorni l'una, di un mese l'altra, dal di' della liquidazione.
tolto: I fabbricanti devono dare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per una lavorazione di un bimestre.
tolto: La cauzione si presta mediante deposito alla Casa dei depositi e prestiti, di danaro o di titolo al portatore del debito pubblico, o mediante annotazione di ipoteca sopra certificati di rendita nominativa.
tolto: Per le fabbriche soggette all'accertamento del prodotto col misuratore, puo' anche prestarsi mediante prima ipoteca sopra beni stabili.
tolto: Art. 28. Gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di un misuratore, devono essere custoditi in appositi magazzini annessi alla distilleria, i quali si considerano come locali di fabbrica e sono sottoposti alle prescrizioni stabilite dalla legge doganale per i depositi privati.
tolto: Il pagamento della tassa per gli spiriti cosi' custoditi potra' essere eseguito anche a misura della loro estrazione dai magazzini, fermo restando il debito del fabbricante in base alla liquidazione mensile. In questo caso il fabbricante rimarra' dispensato dall'obbligo della cauzione e sara' determinata alla fine di ogni mese, in confronto del restante suo debito, la quantita' di spirito ancora soggetta al vincolo del deposito, comprendendovi la quota d'abbuono di che all'articolo 5.
tolto: L'istituzione del magazzino agli effetti del pagamento della tassa di fabbricazione e' facoltativa per gli esercenti e fabbriche agrarie non provvedute di misuratore.
tolto: E' data facolta' al Ministero delle finanze di stabilire che la tassa per gli spiriti prodotti nelle fabbriche non agrarie e in quelle agrarie provvedute di misuratore, sia versata direttamente nelle tesorerie dello Stato.
tolto: Il versamento in tesoreria e' obbligatorio per tutti i fabbricanti che pagano la tassa a misura dell'estrazione dello spirito dai magazzini.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1891-12-24;696~art3 · fonte del testo
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