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[1]Quando un italiano nella Repubblica Sud-Africana ed un suddito della Repubblica in Italia muore in una localita' dove non trovasi agente consolare della sua nazione, l'autorita' territoriale competente procedera', in conformita' alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avra' lasciato e sara' tenuta a render conto, nel piu' breve termine possibile, del resultato di tale operazione al Consolato piu' vicino.

[2]Ma, appena l'agente consolare competente si sara' presentato in persona od avra' inviato un delegato sui luoghi, l'autorita' locale che sara' intervenuta dovra' conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-09-29;5710~art6 · fonte del testo

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