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Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle due Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente, negli Stati dell'altra di tutte le facolta', esenzioni ed immunita', di cui godono o godranno i funzionari della stessa qualita' della nazione piu' favorita.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1888 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1888-09-29;5710~art4 · fonte del testo

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