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Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 giugno 1874, n. 1945
1La L. 14 giugno 1874, n. 1945 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa stabilita dall'articolo 1 della legge del 6 aprile 1862, n. 542, sui prezzi dei trasporti a grande velocita' sulle strade ferrate e' aumentata dal 10 al 13 per cento".
Regio Decreto 27 novembre 1897, n. 554
2Il Regio Decreto 27 novembre 1897, n. 554, nel modificare l'art. 1, comma 1, della L. 14 giugno 1874, n. 1945, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'imposta erariale del 13 % stabilita dalla legge del 14 giugno 1874 n. 1945, e' aumentata come appresso - a far tempo dal 1° novembre 1897 per quanto concerne il servizio interno e cumulativo italiano e, al piu' tardi, dal 26 gennaio 1898 per cio' che riguarda il servizio internazionale: 1° Pei biglietti rilasciati per treni diretti esclusivamente e valevoli per un percorso da 21 a 29 km, dal 13 al 18 %; 2° Pei biglietti rilasciati per treni diretti esclusivamente e valevoli per un percorso di km. 30 e piu', dal 13 al 23 %; 3° Pei biglietti rilasciati per treni omnibus e valevoli per un percorso superiore a 20 km., dal 13 al 14 %".
L. 29 marzo 1900, n. 101
3La L. 29 marzo 1900, n. 101 ha disposto: -(con l'art. 22, comma 1) che "La tassa stabilita dall'articolo 1 della legge 6 aprile 1862, n. 542, e dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, serie 2ª, sui prezzi dei trasporti a grande velocita' sulle strade ferrate del Regno e' aumentata dal 13 al 16 per cento per le linee delle reti Adriatica, Mediterranea e Sicula"; -(con l'art. 22, comma 3) che "I detti aumenti di tasse saranno applicati a cominciare dal 1° maggio 1900; pero' per quanto concerne i trasporti in servizio cumulativo internazionale saranno applicati entro il termine di cinque mesi dal 1° maggio 1900. Frattanto, finche' non siano applicati questi aumenti di tasse, tanto pei trasporti interni quanto per gli internazionali, continueranno ad essere applicate le sopratasse stabilite con l'articolo 3 della legge 15 agosto 1897, n. 383, e dalle leggi 29 dicembre 1898, n. 508, 29 aprile 1899, n. 153, 30 giugno 1899, n. 239 e 21 dicembre 1899, n. 447"; -(con l'art. 27, comma 1) che le presenti modifiche andranno in esecuzione il 1° aprile 1900.
Testo in vigore dal 13 aprile 1900 al 16 dicembre 2009
