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A cominciare dal 1.° maggio 1862, i viaggiatori, nonche' i bagagli e gli oggetti di ogni genere che verranno trasportati a gran velocita' sulle ferrovie, pagheranno allo Stato una tassa calcolata al 10 p. % del prezzo del loro trasporto.
Testo in vigore dal 14 aprile 1862 al 21 agosto 1874
