Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le contravvenzioni al disposto dell'articolo 11, lettera G, saranno punite con la pena pecuniaria di lire dieci a carico del notaio, archivista, o altro pubblico ufficiale autorizzato.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
