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I funzionari, i quali, secondo l'articolo 110 della Legge di registro, sono sottoposti alla tenuta del repertorio, avranno obbligo, sotto la pena comminata in quell'articolo per la omissione, d'inscrivere nel medesimo anche le dichiarazioni o certificati di conformita' o autenticazione delle copie o estratti indicati all'articolo 11, lettera G, sotto la data della rispettiva emissione.
Testo in vigore dal 23 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
